Istituzionale

Ai sensi dell’articolo 14 comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 si dichiara che Il Genio della Lampada APS (associazione di promozione sociale) non ha erogato emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

STATUTO

Art 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), l’associazione di promozione sociale denominata “Il Genio della Lampada APS” con sede legale nel comune di Firenze.

Art.2 – FINALITA’

L’associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

  1. creare occasioni di approccio al teatro, con ampia apertura a tutte le teorie sulla recitazione, sull’allenamento dell’attore, sulla comunicazione e dinamiche di gruppo
  2. divulgare e soprattutto sperimentare le teorie ed i metodi di Orazio Costa, Konstantin Stanislavskij, Jerzy Grotowski, e di quanti altri abbiano contribuito a rendere il teatro fonte di crescita personale ed autentica esperienza di comunicazione
  3. promuovere la cultura teatrale, letteraria, artistica e formazione extra-scolastica della persona in genere
  4. favorire l’approccio alla cultura nel mondo giovanile e studentesco
  5. valorizzare le doti del singolo attivando le potenzialità presenti in ogni individuo
  6. creare un clima di apertura e di collaborazione fra i membri valorizzando il cammino di gruppo

L’Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

  1.  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett.d), co.1, art.5 Codice del terzo settore]; in particolare, l’Associazione potrà svolgere:
  2. laboratori teatrali, stage monografici
  3. rappresentazioni al fine di consolidare quanto appreso
  4. attività per lo sviluppo della comunicazione sociale, volte all’approfondimento delle dinamiche di gruppo, alla costruzione di team di lavoro solidali, dove regni il rispetto e l’integrazione, rivolti ad associazioni, a istituti scolastici o ad aziende
  5. corsi di formazione per docenti
  6. ricerca pedagogica
  7. ricerca sulla metodologia della didattica teatrale
  8. ricerca sulla comunicazione interpersonale e dinamiche di gruppo
  9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 co.1 del Codice del terzo settore [lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore]; in particolare, l’Associazione potrà svolgere:
  10. corsi di recitazione
  11. organizzazione di rappresentazioni teatrali
  12. corsi di teatro volti al benessere ed all’evoluzione personale
  13. attività di supporto alla persona quali la promozione di gruppi di confronto, di ascolto, di sostegno
  14. produzione di video e cortometraggi per attività cinematografiche e teatrali
  15. attività di cultura teatrale e cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti e conferenze
  16. attività ludico-ricreative
  17. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore]; in particolare, l’Associazione potrà svolgere:
  18. laboratori nelle scuole
  19. occasioni e corsi di teatro sociale volto alla prevenzione della dispersione scolastica e all’inserimento nel mondo del lavoro
  20. incontri, dibattiti e seminari volti all’integrazione e all’ampliamento gli orizzonti culturali
  21. produzione di testi di supporto per le attività sopracitate
  22. laboratori artistici di qualsiasi natura

Come strumenti per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà collaborare o aderire ad altre istituzioni quali: enti culturali, circoli, parrocchie, altre associazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. 

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3  DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’associazione può essere sciolta su deliberazione dell’assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 4  PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere devoluto allo sviluppo delle attività ed iniziative dell’associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall’assemblea degli associati.

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l’associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. dal versamento iniziale dei soci fondatori
  2. dall’importo delle quote associative annuali
  3. dai beni mobili e immobili che divenissero proprietà dell’associazione
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti.
  5. da eventuali donazioni, erogazioni, contributi e sovvenzioni.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali annuali
  2. dalle quote particolari una tantum
  3. dalle quote di partecipazione ad attività quali convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni
  4. contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati
  5. donazioni e lasciti testamentari
  6. rendite patrimoniali
  7. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore
  8. ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali

Art. 5  BILANCIO

Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto ai sensi dell’art. 13 del Codice del terzo settore e presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 6  ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2.

Si può appartenere all’Associazione in qualità di: associati fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:

  1. sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione salvo dimissioni da presentarsi per iscritto, al Consiglio Direttivo. Tali associati non sono tenuti al versamento della quota associativa
  2. sono associati ordinari le persone che vengono ammesse previa presentazione della domanda al Presidente
  3. sono associati onorari persone o Enti eletti dall’assemblea su

proposta degli associati fondatori per conoscenze o competenze particolari. Tali associati non sono tenuti al versamento della quota associativa

  • sono associati sostenitori coloro i quali in vari modi, oltre che con il pagamento delle quote associative, sostengono l’attività dell’associazione

Gli associati ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla associazione è a tempo indeterminato, ne è esclusa ogni forma diversa. La partecipazione è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati.

Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare per iscritto domanda di ammissione diretta al Presidente, contenente le proprie generalità, nonché dichiarazione di conoscenza e sottoscrizione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi. Il Presidente determina l’ammissione entro un congruo termine e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione delle domande. In caso di non ammissione, che deve essere motivata e opportunamente comunicata, l’interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni al Consiglio Direttivo, il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Gli associati hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del Codice del terzo settore, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

Può essere escluso l’associato che:

  1. non ottempera alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali o degli organismi da questo nominati
  2. si rende moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificazione
  3. arreca danni morali e/o materiali all’Associazione

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione all’interessato, anche tramite e-mail.

Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando le quote associative non versate.

Gli associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati
  2. il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione
  3. il Presidente
  4. Il Vicepresidente
  5. Il Tesoriere
  6. Il Segretario
  7. l’Organo di controllo, se scelto dall’Assemblea o se obbligatorio per Legge
  8. Commissioni o comitati scientifici o culturali

Art. 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. È convocata anche fuori della sede sociale dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di un numero di almeno 1/3 degli associati che abbiano puntualmente provveduto al pagamento delle quote associative.

È convocata mediante affissione di apposito avviso alla bacheca dell’associazione, almeno 8 giorni prima della data di convocazione, e comunque portata a conoscenza degli associati tramite lettera ordinaria o e-mail, od altra forma che garantisca una adeguata comunicazione. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.

È valida in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% degli associati.  Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse. Ogni associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non può detenere più di tre deleghe.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea ordinaria delibera:

  1. sull’approvazione del bilancio e sulla destinazione e copertura rispettivamente dell’avanzo o disavanzo di gestione
  2. sull’ammissione dei soci onorari
  3. sull’approvazione di eventuale regolamento interno e relative modifiche
  4. sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
  5. sulla nomina dell’Organo di Controllo
  6. sulla nomina dei componenti di commissioni o comitati artistici, scientifici, culturali eccetera
  7. su quant’altro a ad essa demandato per legge o per statuto

L’assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L’assemblea straordinaria delibera:

  1. sullo scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio
  2. Sulle modifiche dello statuto

Per la delibera dell’assemblea straordinaria è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che ne cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto da due a sei membri eletti dall’assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

  1. redigere i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
  2. curare le esecuzioni delle delibere dell’assemblea, redigere il bilancio e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea
  3. deliberare circa l’espulsione degli associati ed accettare le dimissioni
  4. attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati
  5. emanare deliberazioni in ordine al patrimonio dell’associazione ed alla richiesta delle quote sociali annuali, stabilendone l’entità
  6. formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’assemblea degli associati
  7. svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa
  8. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
  9. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; a lui spetta l’uso della firma sociale. Il Presidente può conferire sia a soci che a terzi, procure speciali per determinati atti, dopo l’approvazione del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Tesoriere è responsabile dei valori e della cassa della associazione e della tenuta della relativa contabilità. Il Tesoriere predispone la bozza di bilancio entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio mettendolo a disposizione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, è responsabile della conservazione degli atti correnti, dei registri delle riunioni assembleari, del libro degli associati.

Art. 11 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità, o obbligatoriamente in caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 30 del Codice del terzo settore, può essere nominato dall’assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del terzo settore.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 COMMISSIONI O COMITATI SCIENTIFICI O CULTURALI

Le commissioni o i comitati sono composti da tre a cinque membri, eletti anche fra persone estranee all’associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea degli associati all’atto della nomina; l’assemblea ne nomina altresì il presidente.

Le Commissioni o i Comitati hanno il compito di:

  1. curare determinate attività sociali
  2. fare proposte e impostare studi o attività di ausilio alle finalità dell’associazione
  3. svolgere funzioni consultive di tipo tecnico e teorico

Art.13 SCIOGLIMENTO

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell’eventuale residuo attivo, dedotte le  passività, che deve essere devoluto ad altro ente del terzo settore che persegua finalità analoghe o per fine di pubblica utilità secondo le disposizioni previste dall’art. 9 del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.